Articolo 58 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 57Articolo 59
Versione
13 settembre 1977
Art. 58. Competenze dello Stato

Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione delle localita' di interesse turistico;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentite le regioni;
3) la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza, di informazione e di promozione all'estero, nonche' gli uffici turistici stranieri e di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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