Articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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13 settembre 1977
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20 giugno 1991
Art. 91. Competenze dello Stato

Sono riservate allo Stato, oltre alle funzioni concernenti la programmazione nazionale generale o di settore della destinazione delle risorse idriche, le funzioni concernenti:
1) la dichiarazione di pubblicita' delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di acque pubbliche, la formazione e la conservazione degli elenchi o catasti di utenze di acque pubbliche; nel procedimento istruttorio relativo alla dichiarazione di pubblicita' delle acque, sono sentite le regioni interessate;
2) la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche anche sotterranee ivi comprese le funzioni relative all'istruttoria e al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni; le dighe di ritenuta per le quali si provvedera' in sede di riforma della disciplina delle acque;
3) il censimento nazionale dei corpi idrici;
4) l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, che comportino una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni.
Nell'esercizio di tali funzioni lo Stato dovra' sentire le regioni interessate e tener conto delle esigenze da queste espresse per l'attuazione di programmi o per il raggiungimento di speciali obiettivi stabiliti nell'esercizio di funzioni trasferite o delegate; dovra' comunque pronunciarsi sulle proposte avanzate da una o piu' regioni ed indicare in qual modo dovranno realizzarsi le esigenze prospettate;
5) la individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale, sentite le regioni interessate;
6) l'utilizzazione di risorse idriche per la produzione di energia elettrica. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 23 maggio-12 giugno 1991, n. 260 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n. 24) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 91, n. 6, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ), nella parte in cui non esclude dalla riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti le "piccole derivazioni" di acque pubbliche."
Entrata in vigore il 20 giugno 1991
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