Articolo 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 36Articolo 38
Versione
13 settembre 1977
Art. 37. Istituti di istruzione professionale

Le istituzioni di istruzione artigiana o professionale, non abilitate al rilascio dei titoli di studio di cui al precedente art. 35 ed aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ad eccezione degli istituti professionali e degli istituti d'arte statali, sono trasferite alle regioni ed assumono la qualifica di regionali.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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