Articolo 129 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 128Articolo 130
Versione
13 settembre 1977
Art. 129. Determinazione del fondo di cui all'art. 9
della legge 16 maggio 1970, n. 281

I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente art. 126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 . Le somme cosi' trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera b) del citato art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 , a far tempo dal 1979.
I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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