Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))