Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 3Articolo 5
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13 settembre 1977
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1 aprile 1997
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11 giugno 2003
Art. 4. Competenze dello Stato

Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 .
((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131))
Entrata in vigore il 11 giugno 2003
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