Articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 92Articolo 94
Versione
13 settembre 1977
Art. 93. Edilizia residenziale pubblica

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative statali concernenti la programmazione regionale, la localizzazione, le attivita' di costruzione e la gestione di interventi di edilizia residenziale e abitativa pubblica, di edilizia convenzionata, di edilizia agevolata, di edilizia sociale nonche' le funzioni connesse alle relative procedure di finanziamento.
Sono altresi' trasferite le funzioni statali relative agli I.A.C.P. fermo restando il potere alle regioni di cui all'art. 13 di stabilire soluzioni organizzative diverse da esercitarsi in conformita' ai principi stabiliti dalla legge di riforma delle autonomie locali; in mancanza di questa legge le regioni potranno esercitare i suddetti poteri dal 1 gennaio 1979.
Sono inoltre trasferite tutte le funzioni esercitate da amministrazioni, aziende o enti pubblici statali relativi alla realizzazione di alloggi, salvo che si tratti di alloggi da destinare a dipendenti civili o militari dello Stato per esigenze di servizio, nonche' le funzioni degli organi centrali e periferici previste dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dalla legge 27 maggio 1975, n. 166 , eccettuate quelle relative alla programmazione nazionale. Lo Stato attua la programmazione nazionale nel settore della edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 11, primo comma, del presente decreto.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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