Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 7Articolo 9
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13 settembre 1977
Art. 8. Gestioni comuni fra regioni

Le regioni per le attivita' ed i servizi, che interessano i territori finitimi, possono addivenire ad intese e costituire uffici o gestioni comuni, anche in forma consortile.
Le attivita' ed i servizi predetti devono formare oggetto di specifiche intese e non possono dare luogo alla costituzione di consorzi generali fra regioni.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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