Articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 47Articolo 49
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13 settembre 1977
Art. 48. Beni culturali

Le funzioni amministrative delle regioni e degli enti locali in ordine alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, paleo-etnologico ed etno-antropologico saranno stabilite con la legge sulla tutela dei beni culturali da emanare entro il 31 dicembre 1979.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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