Articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 44Articolo 46
Versione
13 settembre 1977
Art. 45. Attribuzioni ai comuni

Le funzioni amministrative indicate nell'art. 42 sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalita' previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni. Entro il 30 giugno 1978 le regioni con proprie leggi stabiliscono le modalita' e i criteri per il passaggio dei beni e del personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono attribuiti ai comuni.
Nel termine di cui al comma precedente, la legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed al trasferimento del personale ripartendolo tra i comuni interessati.
La regione promuove le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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