Articolo 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
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13 settembre 1977
Art. 99. Caccia

Le funzioni amministrative relative alla materia "caccia" concernono: l'esercizio della caccia, la protezione faunistica, ivi compresa la disciplina delle aziende di produzione; le bandite, le riserve di caccia e di ripopolamento; il rilascio della licenza di caccia, ferma restando la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi; la polizia venatoria e di difesa del patrimonio zootecnico.
Sono trasferite alle regioni le funzioni di disciplina dell'attivita' e dell'organizzazione dei cacciatori, la tenuta dei registri dei titolari della licenza di caccia, la loro educazione e preparazione tecnica, l'organizzazione di gare, mostre, esposizioni, concorsi ed altre manifestazioni pubbliche.
Sono trasferite inoltre le funzioni che riguardano gli uccellatori ed i concessionari di bandite e riserve di caccia.
Alle regioni spetta di promuovere il potenziamento della produzione di selvaggina, la ricerca e la sperimentazione in materia di caccia, l'incremento del patrimonio faunistico e la repressione della caccia di frodo.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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