Art. 70. Calamita' naturali
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a) , b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 . Compete altresi', alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche il di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversita' atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all' art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 , sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
Restano ferme le competenze dello Stato relative:
a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a) , b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 . Compete altresi', alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, anche il di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversita' atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all' art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 , sono approvate dallo Stato sentite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
Restano ferme le competenze dello Stato relative:
a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .