Art. 119. Attivita' residue degli enti pubblici estinti
Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sara' diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato. ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 1 comma 228) che "L'ufficio stralcio di cui all' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate."
Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sara' diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato. ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 1 comma 228) che "L'ufficio stralcio di cui all' articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate."