Articolo 124 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 123Articolo 125
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13 settembre 1977
Art. 124. Posizione economica del personale trasferito

Al personale trasferito alle regioni, a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto, sono fatte salve le posizioni economiche rispettivamente gia' acquisite nel ruolo di provenienza.
La meta' dei posti comunque disponibili nei ruoli organici del personale di ciascuna regione entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui agli articoli precedenti, e' riservata al personale di pari qualifica gia' destinato ad altra regione che faccia domanda di esservi trasferito.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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