Articolo 102 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 101Articolo 103
Versione
13 settembre 1977
Art. 102. Competenze dello Stato

Ferme restando le competenze attribuite allo Stato dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la fissazione dei limiti minimi inderogabili d'accettabilita' delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore;
2) il coordinamento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione tecnico scientifica;
3) la rilevazione nazionale dei fenomeni di inquinamento e la determinazione delle tecniche di rilevamento e dei metodi di analisi degli inquinamenti;
4) la determinazione, d'intesa con le regioni interessate, di zone di controllo dell'inquinamento atmosferico a carattere interregionale ed il coordinamento delle attivita' delle regioni;
5) i programmi di disinquinamento fuori dai casi previsti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 , da adottare d'intesa con le regioni interessate;
6) i provvedimenti straordinari a tutela dell'incolumita' pubblica;
7) l'inquinamento atmosferico ed acustico da fonti veicolari, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 104, primo comma;
8) l'inquinamento acustico da sorgenti mobili connesse ad attivita', opere o servizi statali;
9) il rilascio e la revoca del patentino di cui all' articolo 16 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ;
10) la protezione dall'inquinamento radioattivo derivante dall'impiego di sostanze radioattive, nonche' dalla produzione e dall'impiego dell'energia nucleare.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente