Articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616
Articolo 97Articolo 99
Versione
13 settembre 1977
Art. 98. Gestioni comuni

Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo, quando sono interessati i servizi in territori finitimi di piu' regioni, sono esercitate mediante intesa tra le regioni interessate ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile.
La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda viene trasferita alle regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato.
Resta salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul lago Maggiore.
Entrata in vigore il 13 settembre 1977
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