Articolo 5 del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 novembre 1996
Art. 5. Periodi di interruzione
o sospensione del rapporto di lavoro 1. In favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi successivi al 31 dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali e privi di copertura assicurativa, possono essere riscattati, nella misura massima di tre anni, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalita' di cui all' art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per gli stessi periodi, i lavoratori di cui al comma 1 possono essere autorizzati, in alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47 .
Note all'art. 5:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 si veda in nota all'art. 2.
La legge 18 febbraio 1983, n. 47 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 25 febbraio 1983.
Entrata in vigore il 15 novembre 1996
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