Articolo 1 del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564
Articolo 2
Versione
15 novembre 1996
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Versione
24 novembre 2010
Art. 1. Periodi di malattia 1. Dal 1° gennaio 1997 il riconoscimento del periodo di cui all' art. 56, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e' aumentato nella misura di due mesi ogni tre anni fino al raggiungimento di ventidue mesi, per eventi verificatasi nei rispettivi periodi.
(( 1-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilita' ai sensi dell' articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 , ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilita' a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilita', fermo restando che, in tal caso, non e' dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale )) 2. Per la determinazione della contribuzione figurativa accreditabile in favore degli assicurati si applicano le disposizioni contenute nell' art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 .
3. La contribuzione figurativa e' accreditata, ai fini pensionistici, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento.
4. Fermo restando quanto disposto dall' art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli oneri restano addebitati alla relativa gestione pensionistica.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278 .
Entrata in vigore il 24 novembre 2010
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