Articolo 10 della Legge 26 settembre 1986, n. 599
Articolo 9Articolo 11
Versione
1 ottobre 1986
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Versione
1 gennaio 1989
Art. 10. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989