Articolo 4 della Legge 26 settembre 1986, n. 599
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 ottobre 1986
>
Versione
1 gennaio 1989
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente