Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 ottobre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 5 febbraio 2000 |
Commentario • 1
- 1. Circolare del 21/01/1988 n. 17 - Min. Finanze - Dogane e Imposte IndiretteMin. Finanze · 21 gennaio 1988
Si conferma, sul retro della presente, il testo del telescritto prot. n. 1691/VII del 3 dicembre 1987, relativo all\'oggetto, inviato ai Compartimenti Doganali. Con l\'occasione si trasmette in allegato uno schema di processo verbale di accertamento di infrazioni valutarie di natura amministrativa e di sequestro, predisposto dall\'Ufficio Italiano dei Cambi al fine di coordinare le procedure dei vari organi di controllo valutario in applicazione del titolo IV del D.P.R. 29.9.1987 n. 454. Per l\'utilizzo del citato processo verbale dovranno essere adottati gli opportuni adattamenti ed il testo dovra\' essere integrato con i riferimenti normativi conseguenti all\'entrata in …
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Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Caltanissetta, sentenza 17/08/2021, n. 475Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione civile in composizione monocratica, in persona del giudice, dottor Andrea Giuseppe Antonio Gilotta, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nellacausa civile iscritta al n. 3828/2016 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promossa da , nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Francesco Panepinto; attore contro il , in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Giuseppe Balistreri; convenuto All'udienza del 20.1.2021, preso atto del deposito delle note scritte di cui all'art. 83 comma 7 lett. h) del d.l. 18/2020, …Leggi di più...
- interessi legali·
- riconoscimento debiti fuori bilancio·
- compensi progettazione·
- compensazione spese giudizio·
- arricchimento senza causa·
- art. 193 d.lgs. 267/2000·
- art. 2041 c.c.·
- modifiche progettuali·
- adempimento contrattuale·
- forma scritta ad substantiam
- 2. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2008, n. 8044Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente - Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere - Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere - Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere - Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro TI PI; - intimato - avverso la sentenza n. 31370/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 24/09/01; udita la relazione della causa …Leggi di più...
- decorrenza ex art 28 della legge n.689 del 1981·
- prescrizione quinquennale·
- computo del termine dal giorno di entrata in vigore di detta legge·
- deroga·
- dal giorno della violazione·
- termine di prescrizione già maturato al momento di entrata in vigore della legge n.455 del 1988·
- sussistenza·
- esclusione·
- necessità·
- prescrizione·
- applicazione·
- sanzioni amministrative
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/09/2006, n. 20261Provvedimento: Composta dagli Ill.mi IGg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente - Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere - Dott. RORDORF Renato - Consigliere - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: YE & CIE AG, in persona del consigliere di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, dr. Albert Gnagi, elettivamente domiciliata in ROMA, corso Vittorio Emanuele n. 282/284, presso lo studio legale Rinaldi e associati, rappresentata e difesa dall'Avv. Egidio Rinaldi, in virtù di procura speciale, autenticata in Riesbach-Zurich il 20 novembre 2002, con Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1961, depositata in atti del notaio Paolo Sala di Milano il 28 novembre 2002; - ricorrente - contro ERS s.r.l., in persona dell'amministratore unico Emilio RN, ed RN Emilio, in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, via Mascagni n. 154, presso lo studio del Prof. Avv. Paolo Vitucci, che li rappresenta e difende/ unitamente agli Avv.ti Arcangelo Dal Borgo ed …Leggi di più...
- esclusione·
- necessità·
- indicazione delle statuizioni impugnate e delle relative critiche·
- divieto di compiere senza autorizzazione atti idonei a produrre obbligazioni verso i non residenti·
- rinvio alla comparsa di primo grado·
- conseguenze·
- condizioni·
- correlazione con la motivazione della sentenza impugnata·
- retroattività·
- ammissibilità·
- nozione·
- nullità insanabile·
- funzione·
- pertinenza ai motivi di gravame·
- difetto di autorizzazione
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2004, n. 23778Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente - Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere - Dott. CECCHERI Aldo - Consigliere - Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LM & CO DI SA IA SAS, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P.L. DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato CORSO BOVIO, che la rappresenta e difende, giuste delega in calce; - ricorrente - contro MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 743/00 del Tribunale di AREZZO, depositata il 26/10/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del …Leggi di più...
- sanzioni·
- effetti·
- legge n. 7 del 2000·
- obblighi amministrativi·
- disciplina intertemporale·
- commercio dell'oro greggio·
- abrogazione dell'obbligo di preventiva autorizzazione·
- interno·
- speciale disciplina settoriale·
- metalli preziosi·
- commercio·
- oro
- 5. Cass. civ., sentenza 11/09/2003, n. 13314Provvedimento: Fatto - Il Sig. G. ricorreva contro il decreto-ingiunzione del Ministero del Tesoro n. 101686 del 20 maggio 1989, con cui gli era stata comminata la pena di lire 20.000.000 per violazione dell'art. 1, comma 2, L. 26 settembre 1986, n. 599, per esportazione all'estero di capitale; eccepiva infatti l'illegittimita' dell'atto, poiche' non sarebbe sussistita prova circa la sua responsabilita'. Il Pretore di Roma, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva l'importo della sanzione a lire 1.500.000. La Suprema Corte, con sentenza n. 893/1997, non riteneva congrua la sanzione inflitta dal primo giudice; cassava, pertanto, la sentenza con rinvio. Il Ministero del Tesoro, con ricorso, …Leggi di più...
- applicazione ai procedimenti pendenti·
- abrogazione·
- valuta o divisa estera·
- fattispecie·
- introduzione·
- principi di "legalita'", "irretroattivita'" e del favor rei·
- cambio (o scambi)·
- commercio con l'estero·
- infrazioni valutarie (esportazione di capitali)·
- principio di ultrattivita'
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del commercio con l'estero di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia, disposizioni aventi valore di legge intese a riordinare la legislazione valutaria vigente e ad apportarvi le modifiche opportune o necessarie in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) liberta' delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero. Eccezioni e limitazioni potranno essere stabilite con decreti dei Ministri competenti secondo le norme vigenti e saranno dirette a perseguire finalita' di politica monetaria ovvero a contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti, nel rispetto degli accordi internazionali e dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riguardo alle liberta' di circolazione e soggiorno, cura, lavoro, cultura. Saranno fatti salvi il monopolio dei cambi e i poteri delle altre autorita' valutarie secondo le norme vigenti;
b) elencazione specifica nelle norme delegate delle limitazioni che richiedono prestazioni a carattere patrimoniale. Tali limitazioni potranno essere disposte solo con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro;
c) espressa previsione nelle norme delegate delle materie da disciplinare con i decreti ministeriali di cui alla lettera a) e non con circolare ministeriale;
d) determinazione con decreto ministeriale dei casi e delle condizioni per eventuali autorizzazioni - da adottarsi con provvedimenti delle autorita' valutarie cui spetta la competenza secondo le norme vigenti in deroga alle limitazioni ed eccezioni previste;
e) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 17 GENNAIO 2000, N.7)) ;
f) maggiore chiarezza e conoscibilita' della normativa valutaria e garanzia d'informazione nei confronti degli interessati. A tal fine saranno individuati modalita' e termini per una revisione delle disposizioni valutarie non legislative a carattere precettivo, attuativo e di esecuzione e di quelle, connesse, concernenti le materie del commercio con l'estero o relative all'importazione di oro greggio ed al commercio interno dell'oro greggio importato;
g) obbligo di comunicazione al Parlamento dei decreti ministeriali, delle disposizioni di cui alla lettera f) e delle notizie relative ai movimenti valutari alla fine di ogni semestre di riferimento;
h) previsione che l'Ufficio italiano dei cambi disciplini, mediante istruzione alle banche agenti di cui all' articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 , la materia attinente alla gestione del monopolio dei cambi e che l'osservanza delle disposizioni stesse sia garantita da sanzioni di carattere amministrativo; previsione che le informazioni di interesse valutario, raggruppate per operatore, affluiscano, nei limiti fissati dall'Ufficio italiano dei cambi, al sistema informativo valutario operante presso il predetto Ufficio; previsione che le amministrazioni statali, ferma restando per quelle ad ordinamento autonomo la facolta' di ricorrere allo stesso Ufficio, effettuino le operazioni con l'estero per il tramite dell'Ufficio stesso;
i) previsione di norme dirette al coordinamento dell'attivita' in materia valutaria del servizio vigilanza della Banca d'Italia, del servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi, del nucleo speciale di polizia valutaria;
l) semplificazione e snellimento delle procedure amministrative tali da facilitare la partecipazione della produzione italiana al commercio internazionale. Sara' previsto, in particolare, l'istituto del silenzio assenso; ed inoltre la sostituzione di verifiche e altri adempimenti procedurali con responsabili dichiarazioni rilasciate dagli operatori interessati, salva la possibilita' di verifiche successive. A questo fine saranno dettate norme per l'accertamento a campione;
m) riordinamento e razionalizzazione in conformita' ai principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , del procedimento relativo all'accertamento degli illeciti valutari ed alla irrogazione delle sanzioni amministrative.
Saranno, in particolare, dettate norme sulle prescrizioni del diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonche' sull'applicazione di misure cautelari nel procedimento stesso;
n) previsione di nuove disposizioni, sempre in conformita' ai principi di cui alla citata legge 24 novembre 1981, n. 689 , per la irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie nei casi di violazione delle discipline del commercio con l'estero connesse con la materia valutaria e di violazione delle norme sull'importazione dell'oro greggio e sul commercio tra residenti dell'oro greggio importato;
o) specifica indicazione, anche con riferimento all'elemento psicologico, dei tipi di illecito amministrativo valutario, stabilendosi in relazione a ciascuno di essi la misura delle sanzioni amministrative entro il limite massimo previsto dalle vigenti norme, tenuto conto dell'elemento psicologico, dell'importanza dell'interesse pubblico tutelato e della gravita' del danno cagionato dalla sua lesione.
2. Le disposizioni legislative delegate di cui al precedente comma 1 sono adottate con uno o piu' decreti, previo parere, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le quali indicano specificamente le eventuali disposizioni che non ritengono corrispondenti alla legge di delega.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 e con le modalita' nello stesso comma indicate, un testo unico delle norme di legge in materia valutaria, apportando alle stesse le modificazioni eventualmente necessarie ai fini di coordinamento ed elencando le norme eventualmente abrogate.
4. Per lo studio e la risoluzione dei problemi concernenti la revisione, ai sensi del presente articolo, della normativa in materia valutaria anche di carattere non legislativo, e' istituita presso il Ministero del commercio con l'estero un'apposita commissione composta da due rappresentanti del Ministero stesso, uno dei quali con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi, nonche' da tre esperti designati rispettivamente dal Ministro del commercio con l'estero, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La commissione sara' integrata con un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia per l'esame dei problemi di competenza. Le funzioni di segreteria saranno espletate da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero e da uno dell'Ufficio italiano dei cambi. - Articolo 2Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148))
- Articolo 3Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 , ha disposto (con l'art. 43, comma 1) che per i fatti di cui agli articoli 2 , 2-bis e 2-ter, della legge 30 aprile 1976, n. 159 , come modificati ed integrati dagli articoli 3 e 4 della legge 8 ottobre 1976, n. 689 , e dall' articolo 3 della legge 23 dicembre 1976, n. 863 , restano ferme le sanzioni penali ed amministrative previste dall' articolo 3 della legge 26 settembre 1986, n. 599 .