Articolo 12 bis del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
Articolo 12
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3 aprile 2021
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22 maggio 2021
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25 luglio 2021
Art. 12-bis. (Disposizione finale) 1. Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2023)) .
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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