Articolo 12 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38
Articolo 11Articolo 12 bis
Versione
3 aprile 2021
Art. 12. Abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 ;
b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 , convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
c) i commi 24 , 25 , 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ;
d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ;
e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 ;
f) i commi 1 , 2 , 2-bis , 3 , 4 , 5 , 5-bis , 5-ter, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .
2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 , le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Entrata in vigore il 3 aprile 2021
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