Articolo 2 del Decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350
Articolo 1 bisArticolo 4
Versione
28 luglio 1992
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Versione
27 settembre 1992
Art. 2. Controllo degli ingressi 1. Il Ministero dell'interno, fatte salve le competenze in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, cura l'avvio degli sfollati alle strutture di accoglienza individuate sul territorio nazionale secondo le priorita' dell'articolo 1.
2. Gli organi di polizia ((...)) , sulla base della previa verifica della provenienza dei soggetti dai territori di cui all'articolo 1, e salva l'applicazione delle disposizioni in vigore circa l'esistenza di circostanze ostative all'entrata in Italia, possono rilasciare un nulla osta provvisorio di ingresso in territorio nazionale ((rinnovabile)) , valido sessanta giorni, ((...)) in conformita' alle direttive fissate dal Consiglio dei Ministri.
(( 2-bis. La Repubblica italiana e' impegnata a garantire comunque l'ingresso e l'ospitalita' ai giovani cittadini delle Repubbliche ex- jugoslave che siano in eta' di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori o obiettori di coscienza ))
Entrata in vigore il 27 settembre 1992
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