Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 24
Articolo 5
Versione
23 febbraio 1964
Art. 6.
Salvo le diverse decorrenze stabilite negli articoli 1, 2 e 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 23 febbraio 1964
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