Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 24
Articolo 4Articolo 6
Versione
23 febbraio 1964
Art. 5.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i minerali di piombo (voce della tariffa doganale numero 26.01-E) ed i minerali di zinco (voce della tariffa doganale n. 26.01-F) sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria da tutte le provenienze.
Entrata in vigore il 23 febbraio 1964
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente