Articolo 4 del Decreto 30 luglio 2010, n. 165
Articolo 3
Versione
21 ottobre 2010
Art. 4. Insussistenza dei requisiti 1. Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire dei benefici, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 .
Note all'art. 4.
- Per il testo dell' art. 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 , recante: «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni dall' art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102 , si vedano le note alle premesse.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2010
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