Articolo 2 del Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 luglio 1974
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Versione
29 agosto 1974
Art. 2.
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per ciascuno dei periodi d'imposta 1974 e 1975 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e' effettuata moltiplicando per quarantotto i redditi iscritti in catasto, ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 , convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 . ((Per i terreni concessi in affitto, la determinazione del reddito e' effettuata sulla base dei canoni fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni)) Agli stessi fini i redditi imponibili dei fabbricati sono determinati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1973 con decreto ministeriale 10 settembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 ottobre 1973, maggiorati del cinquanta per cento.
Entrata in vigore il 29 agosto 1974
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