Articolo 4 del Decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259
Articolo 3Articolo 5
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10 luglio 1974
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29 agosto 1974
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1 gennaio 1976
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1976
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