Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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8 luglio 1949
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22 dicembre 2008
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Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 30/11/1987 n. 220128 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 30 novembre 1987
Si prende atto di quanto comunicato con la nota sopradistinta, della quale si condividono le conclusioni, salva la necessita\' di effettuare le seguenti puntualizzazioni. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi dei destinatari della normativa di favore di cui all\'art. 9, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, si precisa che il Consiglio di Stato, con parere della Sezione II, n. 253/84, in data 15 febbraio 1984, a proposito della nozione di "proprieta diretto coltivatrice", ha precisato che le agevolazioni previste dallo stesso art. 9, comma 2, non si estendono anche ai soggetti che conducono un\'azienda in forma diretta su base imprenditoriale, a parte l\'espressa …
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Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/07/1986, n. 4488Provvedimento: L'art. 6 della legge n. 203 del 1982, per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto, richiede - analogamente a quanto stabilito precedentemente dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 353 del 1949, del quale ricalca la dizione - un concreto rapporto stabile tra un determinato fondo cioè la sua coltivazione con l'attività lavorativa dell'affittuario e della sua famiglia, restando irrilevante, ove siffatto rapporto manchi, l'astratta capacità lavorativa dell'affittuario. ( V 3291/84, mass n 435323; ( V 2823/82, mass n 420692).*Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., sez. III, sentenza 30/05/1984, n. 3291Provvedimento: Ai fini dell'applicabilità dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949 n. 353 - che attribuisce il diritto alla proroga legale allo affittuario il quale coltivi il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo - è necessaria, da parte del giudice del merito, l'indagine sulla forza lavorativa familiare concretamente ed effettivamente impegnata nella coltivazione del fondo. ( Conf 917/83, mass n 425679).*Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., sez. III, sentenza 30/07/1987, n. 6606Provvedimento: Ai fini del riconoscimento della proroga legale di un contratto di affitto di fondo rustico, la qualifica di coltivatore diretto spetta a colui che - ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1949 n. 353 - impieghi insieme alla propria famiglia una forza lavorativa pari almeno ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità del fondo, a nulla rilevando che l'affittuario abbia altre e diverse fonti di reddito;Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. III, sentenza 24/01/1983, n. 679Provvedimento: La qualità di coltivatore diretto di fondo rustico, secondo la previsione degli artt. 1 della legge 25 giugno 1949 n. 353 e 25 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, che deve essere dimostrata, in applicazione dei principi generali sull'Onere della prova, dall'affittuario che la invochi per far valere (in via d'Azione od eccezione) il proprio diritto alla proroga legale del rapporto agrario, […]Leggi di più...
- affitto di fondi rustici·
- dimostrazione sulla base di un certificato d'iscrizione nell'elenco dei coltivatori diretti·
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- 5. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/1980, n. 990Provvedimento: A norma dell'ultimo comma dell'art 1 della legge 25 giugno 1949 n 353, sulla proroga dei contratti agrari, l'affittuario che voglia avvalersi della proroga legale deve provare che egli accudisce personalmente ed abitualmente alla coltivazione del fondo locato e che la forza lavorativa del lavoro proprio e della sua famiglia costituisca un terzo di quella necessaria alle normali necessita di coltivazione del fondo. L'accertamento compiuto dal giudice del merito circa la sussistenza o meno degli anzidetti requisiti e incensurabile in Sede di legittimita, ove sia correttamente motivato.*Leggi di più...
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