Art. 9. Qualita' dell'informazione ambientale 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cui all' articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 .
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche da approvare con le modalita' di cui all' articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 .