Art. 6. T a r i f f e 1. L'accesso ai cataloghi previsti all'articolo 4 e l'esame presso il detentore dell'informazione richiesta sono gratuiti, fatto salvo quanto stabilito all' articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica puo', in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entita' della tariffa e sulle circostanze nelle quali puo' essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, puo' essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica puo', in casi specifici, applicare una tariffa per rendere disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla base del costo effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e' adeguatamente informato sulla entita' della tariffa e sulle circostanze nelle quali puo' essere applicata.
3. Nei casi in cui l'autorita' pubblica mette a disposizione l'informazione ambientale a titolo commerciale e l'esigenza di garantire la continuazione della raccolta e della pubblicazione dell'informazione l'impone, puo' essere prevista una tariffa calcolata sulla base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e pubblica.