Art. 11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle regioni e degli enti locali 1. In attuazione del principio di leale collaborazione, gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato, le regioni e gli enti locali debbono definire per l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;
d) le modalita' di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.
Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita' pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5;
d) le modalita' di produzione della relazione annuale sull'applicazione del presente decreto.