Articolo 7 del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195
Articolo 6Articolo 8
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8 ottobre 2005
Art. 7. Tutela del diritto di accesso 1. Contro le determinazioni dell'autorita' pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente puo' presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all' articolo 25, commi 5 , 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ovvero puo' chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990 , al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990 , nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
Entrata in vigore il 8 ottobre 2005
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