Articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619
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22 ottobre 1980
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6 dicembre 1993
Art. 17. Assegnazione del personale alle attivita' dell'istituto

Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti, sulla base dei compiti previsti dal precedente articolo 3, i contingenti di personale della A.N.C.C. e dell'E.N.P.I. da comandare presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro o da iscrivere nei ruoli regionali per essere assegnati ai servizi delle unita' sanitarie locali ed in particolare ai servizi di cui all' art. 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il personale degli enti di cui al primo comma del presente articolo ed il personale tecnico e sanitario centrale e periferico degli ispettorati del lavoro puo' presentare domanda di comando all'Istituto o di iscrizione nei ruoli regionali. (1)
I commissari liquidatori degli enti di cui al primo comma del presente articolo, seguendo criteri obiettivi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, provvedono entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto al comando del personale in relazione ai contingenti di cui al primo comma. Entro lo stesso periodo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al comando del personale di cui al secondo comma del presente articolo rispettivamente all'Istituto o alle unita' sanitarie locali.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono trasferite, con decreto del Ministro della sanita', le unita' funzionali dell'Istituto superiore di sanita' che operano nei campi di attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, fatti salvi i diritti di opzione del personale comandato, conservando lo stato giuridico ed economico fino alla definizione dell'inquadramento del personale dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 30 aprile 1981, n.169 convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 332 ha disposto (con l'art. 1-bis) che "Il termine di cui all' articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619 , previsto per il personale tecnico e sanitario degli ispettorati del lavoro, e' prorogato fino al 31 luglio 1981". --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n.268 ha disposto (con l'art 5) l'abrogazione del presente articolo con efficacia "dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994."
Entrata in vigore il 6 dicembre 1993
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