Articolo 4 del Decreto 29 marzo 2001, n. 182
Articolo 3
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3 giugno 2001
Art. 4. 1. I corsi di diploma universitario relativi alla figura di cui all'articolo 1, sono soppressi, garantendo, comunque, il completamento degli studi agli studenti iscritti ai corsi gia' iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e' equipollente a quello di educatore professionale.
Entrata in vigore il 3 giugno 2001
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