Articolo 10 - Convenzione della Legge 20 giugno 1978, n. 399
Articolo 9Articolo 10 bis
Versione
17 agosto 1978
ARTICOLO

1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera gia' resa lecitamente accessibile al pubblico, nonche' le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
2) Restano fermi gli effetti della legislazione dei Paesi dell'Unione e degli accordi particolari tra essi stipulati o stipulandi, per quanto concerne la facolta' d'utilizzare lecitamente opere letterarie o artistiche a titolo illustrativo nell'insegnamento, mediante pubblicazioni, emissioni radiodiffuse o registrazioni sonore o visive, purche' una tale utilizzazione sia fatta conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
3) Le citazioni e utilizzazioni contemplato negli alinea precedenti dovranno menzionare la fonte e, se vi compare, il nome dello autore.
Entrata in vigore il 17 agosto 1978
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente