Art. 2.
Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono ((tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate)) sono trasferiti in proprieta' ai comuni nel cui territorio sono installati.
((I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono))
Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell' art. 1-ter del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219 .
In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede ((, entro il 30 giugno 1982,)) alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonche' di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al fondo di cui all' art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 .
((I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamita' naturali.
Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non piu' necessari alle finalita' per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati)) ((In ordine a quanto previsto dal precedente comma)) sono applicabili al personale militare della Difesa ((i limiti di competenza nella spesa)) gia' previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , per le corrispondenti qualifiche del personale civile. ((I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti))
Gli alloggi prefabbricati, acquistati con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e quelli pervenuti in dono ((tramite il commissario per le zone terremotate, o che pervengano in dono, tramite il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con destinazione alle zone terremotate)) sono trasferiti in proprieta' ai comuni nel cui territorio sono installati.
((I prefabbricati destinati a uffici o servizi statali o, comunque, pubblici sono acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale con vincolo di destinazione a pubblico servizio. Le spese per la loro manutenzione, nonche' quelle per i servizi generali, sono a carico delle amministrazioni dalle quali gli uffici o i servizi dipendono))
Gli alloggi prefabbricati monoblocco tipo containers e le roulottes acquisiti dal commissario per le zone terremotate sono assegnati in uso precario ai comuni nel cui territorio sono installati, con l'onere di provvedere alla loro manutenzione ordinaria, ai sensi dell' art. 1-ter del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219 .
In attesa della definitiva destinazione ai fini della protezione civile, il Ministro per il coordinamento della protezione civile procede ((, entro il 30 giugno 1982,)) alla ricognizione dei beni di cui al precedente comma, nonche' di tutti gli altri beni mobili, attrezzature e materiali acquisiti al fondo di cui all' art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 .
((I beni di cui al terzo e quarto comma dalla data della richiesta del loro ritiro da parte dell'ente consegnatario sono presi in consegna e gestiti dalle Forze armate e dislocati sulla base delle indicazioni formulate dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, di intesa col Ministro della difesa, nel territorio nazionale su aree appositamente attrezzate, di preferenza demaniali, con riferimento alle zone ad alto rischio di calamita' naturali.
Gli enti consegnatari dei suddetti beni sono comunque tenuti a comunicare al Ministro per il coordinamento della protezione civile, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, l'elenco dei beni non piu' necessari alle finalita' per le quali i beni stessi furono ad essi assegnati)) ((In ordine a quanto previsto dal precedente comma)) sono applicabili al personale militare della Difesa ((i limiti di competenza nella spesa)) gia' previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , per le corrispondenti qualifiche del personale civile. ((I contratti e le spese autorizzate in economia sono soggetti al solo controllo successivo della Corte dei conti))