Articolo 4 della Legge 28 ottobre 1962, n. 1602
Articolo 3Articolo 5
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14 dicembre 1962
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Versione
24 ottobre 2013
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Versione
26 giugno 2015
Art. 4.

In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico:
1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione dei personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;
2) che il titolare non e' affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo.
Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 71))
Entrata in vigore il 26 giugno 2015
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