Articolo 10 del Decreto 10 gennaio 2013, n. 20
Articolo 9
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22 marzo 2013
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6 giugno 2014
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli appartenenti ad un tipo di veicolo, per il quale il costruttore del veicolo stesso abbia rilasciato specifico nulla osta per il montaggio sulle ruote degli pneumatici con misure non previste in sede di omologazione.
2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 77, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni. ((1))
Il presente decreto, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 15 maggio 2014, n. 84 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine indicato all' articolo 10, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 , entro il quale possono essere commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 , e' differito al 31 dicembre 2014".
Entrata in vigore il 6 giugno 2014
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