Articolo 6 del Decreto 27 febbraio 2020, n. 60
Articolo 5
Versione
5 luglio 2020
Art. 6. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 5 luglio 2020
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