Articolo 4 del Decreto 27 febbraio 2020, n. 60
Articolo 3Articolo 5
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5 luglio 2020
Art. 4. Procedura di iscrizione 1. I professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 sono iscritti, su base volontaria, nell'elenco di cui all'articolo 1 secondo le modalita' stabilite con delibera del Consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Entrata in vigore il 5 luglio 2020
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