Articolo 21 del Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Articolo 19Articolo 21 bis
Versione
19 agosto 1975
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Versione
18 ottobre 1975
Art. 21. Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per gli anni 1975, 1976 e 1977, si provvede con le disponibilita' del "Conto speciale" di cui al precedente articolo che, a tal fine, saranno fatte affluire all'entrata del bilancio statale e correlativamente iscritte nella parte passiva del bilancio medesimo ((in relazione alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli precedenti)) ((Le regioni iscrivono le somme risultanti dai piani di riparto in appositi capitoli di entrata e di spesa dei propri bilanci riferiti ai singoli programmi di intervento previsti dal presente decreto.
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, dai quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.)) Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 18 ottobre 1975
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