Articolo 17 del Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Articolo 16Articolo 18
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19 agosto 1975
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18 ottobre 1975
Art. 17. Completamento di opere gia' di competenza statale

La competenza a definire i procedimenti amministrativi, di cui all' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 , e' trasferita alle regioni a statuto ordinario ((entro il 29 febbraio 1976))
I tempi e le modalita' del procedimento di trasferimento saranno concordati tra le regioni interessate e gli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici.
Per provvedere agli oneri derivanti da revisione dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione, perizie di variante e suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed oneri fiscali in pendenza della esecuzione di dette opere pubbliche, e' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro determina ed accredita, sulla base di fabbisogni predisposti dalle regioni interessate, la quota spettante a ciascuna di esse per far fronte agli oneri di cui sopra.
Entrata in vigore il 18 ottobre 1975
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