Articolo 7 del Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Articolo 6 terArticolo 7 bis
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18 ottobre 1975
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9 ottobre 2010
Art. 7. Cooperative edilizie

Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408 , e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo articolo 8: in ogni caso non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179 .
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66))
Le annualita' relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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