Art. 5. Modalita' e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata ((Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.))
I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.))