Articolo 5 del Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
Articolo 4Articolo 6
Versione
19 agosto 1975
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Versione
18 ottobre 1975
Art. 5. Modalita' e termini per gli interventi di edilizia sovvenzionata ((Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 27 maggio 1975, n. 166.
I termini previsti dal quarto e quinto comma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sono prorogati fino al 31 dicembre 1975.))
Entrata in vigore il 18 ottobre 1975
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