Articolo 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23
Articolo 5Articolo 7
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19 marzo 2021
Art. 6. Disposizioni finali 1. Con decreto del Ministro della salute possono essere definite procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.
Entrata in vigore il 19 marzo 2021
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