Art. 17. Prima formazione del registro 1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le societa' che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono gia' iscritti al registro dei revisori contabili di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle societa' di revisione di cui all' articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
Sono altresi' iscritti, su richiesta:
- coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.
2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:
a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1;
c) l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale ne' collaborazioni ad un'attivita' di revisione legale presso una societa' di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
3. Le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , i revisori legali e le societa' di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.
Note all'art. 17:
Si riporta il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
Si riporta il testo dell' articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 ):
"Art. 161. Albo speciale delle societa' di revisione.
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , e del requisito di idoneita' tecnica.
Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.".
Per il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , vedasi nelle note all'art. 16.
Per il riferimento al testo dell' articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 , vedasi nelle note all'art. 16.
Sono altresi' iscritti, su richiesta:
- coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.
2. Ai fini della prima formazione del registro dei revisori legali, i soggetti di cui al comma 1, primo periodo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 , entro 90 giorni dal provvedimento di cui al comma 3 le informazioni necessarie ad una corretta gestione del registro, ed in particolare:
a) le informazioni inerenti il contenuto informativo del registro, di cui agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
b) le informazioni strumentali alla tenuta del Registro di cui agli articoli 11, comma 1, e 13, comma 1;
c) l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale ne' collaborazioni ad un'attivita' di revisione legale presso una societa' di revisione, nella sezione dei revisori inattivi.
3. Le modalita' di trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con determina del Ragioniere generale dello Stato, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, ferma restando l'applicabilita' delle sanzioni di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , i revisori legali e le societa' di revisione legale sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.
Note all'art. 17:
Si riporta il testo del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
Si riporta il testo dell' articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 ):
"Art. 161. Albo speciale delle societa' di revisione.
1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle societa' di revisione abilitate all'esercizio delle attivita' previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le societa' di revisione nell'albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 , e del requisito di idoneita' tecnica.
Non puo' essere iscritta nell'albo speciale la societa' di revisione il cui amministratore si trovi in una delle situazioni previste dall' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .
3. Le societa' di revisione costituite all'estero possono essere iscritte nell'albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali societa' trasmettono alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all'attivita' di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.
4. Per l'iscrizione nell'albo le societa' di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti nell'elenco speciale previsto dall' articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedelta' dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa e' stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.".
Per il riferimento al testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , vedasi nelle note all'art. 16.
Per il riferimento al testo dell' articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 , vedasi nelle note all'art. 16.