Provvedimento: […] Ciò premesso, osserva il Collegio che nel regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il R.D. n. 1038 del 1933, non sono contenute disposizioni che deroghino alla norma recata dall'art. 333 c.p.c., dovendo anzi rilevarsi che: ai sensi dell'art. 66, comma 1, del regolamento, «nella risposta all'appello l'appellato può chiedere, in via di appello incidentale, la riforma di quei capi della decisione che egli creda gli siano pregiudizievoli, notificando il relativo atto nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nell'art. […] 3) NULLA per le spese di giudizio.
Leggi di più...- responsabilità amministrativa·
- giudicato·
- spese legali·
- art. 110 d.lgs. 267/2000·
- indennità ad personam·
- art. 333 c.p.c.·
- art. 66 R.D. 1038/1933·
- legge n. 626/1994·
- appello incidentale·
- termine decadenziale