Articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286
Articolo 2
Versione
15 giugno 1971
Art. 1.
Gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540 , sono sostituiti con il seguente:
"Le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero, sostitutive di quelle previste dallo art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 , sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, dal Ministro per il tesoro con propri decreti.
Gli incarichi di missione all'estero sono conferiti dal Ministro competente entro i limiti degli stanziamenti di bilancio".
Entrata in vigore il 15 giugno 1971
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