Articolo 6 - Convenzione della Legge 20 marzo 2003, n. 77
Articolo 5Articolo 7
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19 aprile 2003
Articolo 6 - Processo decisionale


Nelle procedure che interessano un fanciullo, l'autorita' giudiziaria, prima di adottare qualsiasi decisione deve:


a esaminare se dispone di informazioni sufficienti in vista di prendere una decisione nell'interesse superiore del fanciullo e se del caso, ottenere informazioni supplementari in particolare da parte di coloro che hanno responsabilita' di genitore;
b quando il fanciullo e' considerato dal diritto interno come avente un discernimento sufficiente, l'autorita' giudiziaria:
- si accerta che il fanciullo abbia ricevuto ogni informazione pertinente;
- consulta personalmente il fanciullo, se del caso, e se necessario in privato, direttamente o attraverso altre persone o organi, nella forma che riterra' piu' appropriata tenendo conto del discernimento del fanciullo, a meno che cio' non sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori dello stesso;
- consente al fanciullo di esprimere la sua opinione;
c tenere debitamente conto dell'opinione espressa da quest'ultimo.
Entrata in vigore il 19 aprile 2003
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